Statuto
Art. 01
Art. 02
Art. 03
Art. 04
Art. 05
L’Assemblea
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Vicepresidente
L’Economo
L’Assemblea è costituita dagli aderenti al Comitato di cui all’art. 4 ed elegge il Consiglio Direttivo, composto da tre o più membri del Comitato, che ha validità triennale.
Nel caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo in corso di mandato, anche se il numero minimo dei membri stessi fosse rispettato, l’Assemblea può comunque integrare il Consiglio attraverso nuove nomine individuali; alla scadenza del mandato, l’intero Consiglio Direttivo è dimissionario, a prescindere dalla durata degli incarichi dei singoli membri.
Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente e l’Economo, la cui nomina ha validità triennale. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive sostenute dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei loro incarichi.
Art. 06
Spetta all’Assemblea, oltre che eleggere il Consiglio Direttivo, deliberare a maggioranza sul bilancio consuntivo, sulla relazione annuale del Presidente, sulla determinazione delle quote sociali, sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento del Comitato. L’assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 07
È consentita la partecipazione alle Assemblee, senza diritto di voto, a coloro che, pur non essendo aderenti ai sensi dell’art. 4, intendono comunque sostenere le attività del Comitato.
Art. 08
Il Consiglio Direttivo assume la gestione dei fondi raccolti e dei loro frutti, per destinarli agli scopi di cui all’art.2. A tale scopo dispone l’apertura di un apposito conto corrente bancario e/o postale.
Art. 09
Art. 10
Art. 11













