Statuto

Art. 01

È costituito per volontà della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” e per delega del Sig. Fabrizio Pacifici (socio fondatore) il Comitato di volontariato denominato “Fondazione Aiutiamoli a Vivere – Comitato di Milano-Est” senza fini di lucro.

Art. 02

Il Comitato si propone di raggiungere i suoi fini attraverso l’adesione allo Statuto nazionale della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ed espressamente a quanto previsto dall’art. 2 dell’Atto Costitutivo.

Art. 03

La durata del Comitato è illimitata. Lo scioglimento dovrà essere deliberato con voto favorevole di almeno i 3/4 degli aderenti. Qualora l’Assemblea deliberasse lo scioglimento del Comitato, il patrimonio residuo deve essere devoluto alla sede regionale o nazionale della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”.

Art. 04

Possono aderire al Comitato le persone che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi del Comitato stesso. La qualità di aderente al Comitato viene formalizzata attraverso il versamento della quota sociale stabilita dall’Assemblea e viene meno in seguito a rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente; tutte le prestazioni fornite dagli aderenti al Comitato sono a titolo gratuito.

Art. 05

Organi del Comitato sono:

 

L’Assemblea

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Il Vicepresidente

L’Economo

 

L’Assemblea è costituita dagli aderenti al Comitato di cui all’art. 4 ed elegge il Consiglio Direttivo, composto da tre o più membri del Comitato, che ha validità triennale.

Nel caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo in corso di mandato, anche se il numero minimo dei membri stessi fosse rispettato, l’Assemblea può comunque integrare il Consiglio attraverso nuove nomine individuali; alla scadenza del mandato, l’intero Consiglio Direttivo è dimissionario, a prescindere dalla durata degli incarichi dei singoli membri.

Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente e l’Economo, la cui nomina ha validità triennale. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive sostenute dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei loro incarichi.

Art. 06

L’Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, in via ordinaria almeno una volta all’anno. L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni volta che il Presidente ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà degli aderenti o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.
Spetta all’Assemblea, oltre che eleggere il Consiglio Direttivo, deliberare a maggioranza sul bilancio consuntivo, sulla relazione annuale del Presidente, sulla determinazione delle quote sociali, sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento del Comitato. L’assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 07

Gli aderenti al Comitato, di cui all’art. 4, hanno il diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente (è escluso il voto per delega), di svolgere il lavoro precedentemente concordato e di recedere, previa comunicazione scritta al Presidente, dall’appartenenza all’organizzazione; hanno altresì il diritto di conoscere le decisioni del Consiglio Direttivo e le iniziative intraprese dal Comitato. Hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’Assemblea.
È consentita la partecipazione alle Assemblee, senza diritto di voto, a coloro che, pur non essendo aderenti ai sensi dell’art. 4, intendono comunque sostenere le attività del Comitato.

Art. 08

Il patrimonio del Comitato è costituito da donazioni, lasciti e dalle eventuali eccedenze di bilancio. Le entrate sono costituite dai contributi delle famiglie e di terzi, da sovvenzioni dello Stato e di enti pubblici o privati, da proventi delle attività svolte.
Il Consiglio Direttivo assume la gestione dei fondi raccolti e dei loro frutti, per destinarli agli scopi di cui all’art.2. A tale scopo dispone l’apertura di un apposito conto corrente bancario e/o postale.

Art. 09

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile deve essere convocata l’Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente sull’attività svolta e su quella preventivata.

Art. 10

Il Presidente, e in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull’attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio.

Art. 11

Per quanto non previsto dal presente statuto e dallo statuto nazionale della Fondazione “Aiutiamoli a vivere” si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
Per saperne di più visita il sito